Art. 2.
(Definizione di attività di turismo marino).

      1. Per attività di turismo marino si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori turistici nelle zone costiere, organizzati anche nella forma di società di capitali oppure associati fra loro, e le attività di produzione di beni e di servizi anche a carattere artigianale, legate al mare, o

 

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connesse alla pesca e all'allevamento. Il turismo marino comprende l'ittiturismo e il pescaturismo.
      2. Rientrano tra le attività di turismo marino:

          a) dare ospitalità nelle strutture appositamente allestite dagli imprenditori, nonché in edifici o in spazi aperti o in parte di essi di cui gli stessi imprenditori abbiano la disponibilità, in qualità di proprietari, di affittuari o di concessionari;

          b) dare ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

          c) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1 o di altri imprenditori locali di pesca professionale;

          d) somministrare, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche prevalentemente di produzione locale o regionale;

          e) vendere agli ospiti e al pubblico i prodotti derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1;

          f) organizzare attività informative, ricreative e culturali sul mare e sui prodotti ittici, valorizzando le specialità gastronomiche locali a base di pesce.